Il secondo decreto Bersani
Il secondo decreto Bersani ha vietato l'applicazione
di penali o oneri di alcuni tipo per anticipata estinzione parziale o totale dei
mutui.
I clienti possono scegliere di vendere l'immobile
ipotecato ed estinguere il mutuo, pagando il debito residuo.
Il mutuatario può decidere per l'estinzione parziale.
Senza alcun onere o penale, può decidere di versare una
somma, eccedente la normale rata annua, in conto capitale: questa parziale
estinzione va a ridurre il debito residuo, e la banca è tenuta a ricalcolare la
rata di conseguenza, in base allo stesso schema di pagamento (interesse al tasso
capitale pattuito alla stipula del mutuo, durata, rata, tipologia di tasso).
Quindi l'anticipata estinzione va ridurre l'importo
della rate, a parità di numero di rate da pagare.
Le clausole contrattuali che prevedano una penale o
diversi oneri per l'anticipata estinzione, sono nulle per i mutui accesi dopo
l'entrata in vigore del decreto, restano in vigore per i contratti stipulati in
data antecedente.
La legge finanziaria del 2008 (legge n. 244 del 24
dicembre 2007) ha stabilito che tale diritto permane anche in caso di accollo
del mutuo.
Il diritto all'estinzione anticipata sussiste anche se
in precedenza il mutuo era in carico a soggetti che non avevano i requisiti
richiesti: soggetto privato e finalità di acquisto di un'abitazione.
L'anticipata estinzione parziale non obbliga l'istituo
di credito ad abbreviare la durata del mutuo.
Il cliente potrebbe utilizzare le somme versate alla
banca per ottenere una rata più bassa senza cambiare la durata, oppure, a parità
di rata, abbreviare la durata del mutuo.
Questa seconda opzione richiede di stipulare un
nuovo mutuo e delle spese accessorie.
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