Il Pignoramento
Il pignoramento è l'atto con il quale prende
avvio l'espropriazione forzata ai sensi dell'art. 491 del codice di procedura
civile. In linea generale, ai sensi dell'art. 492, esso consiste nella
ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto
diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito
espressamente indicato.
La procedura è disciplinata dagli art. 491- 497 del
codice di procedura civile. La disciplina generale del pignoramento è stata
riformata dalla legge 80/2005 (in particolar modo l'art 492) che ha aggiunto una
serie di adempimenti cui deve ottemperare l'ufficiale giudiziario che esegue il
pignoramento.
Restano, comunque, salvi gli effetti del possesso in buona fede per i mobili non
iscritti in pubblici registri (art. 2913 c.c.). Contro gli atti di disposizione
materiale, la garanzia è fornita in due modi: - Preventivamente, attraverso
l'istituto della custodia (artt. 520-522, 546,559e 560 c.p.c.) - Successivamente,
attraverso l'impiego di sanzioni previste dagli artt. 388 e 388 bis c.p.
Fermo restando quanto appena detto, le concrete modalità con cui si attua il
pignoramento variano a seconda del tipo di espropriazione forzata (mobiliare
presso il debitore/presso terzi/immobiliare/di beni indivisi/contro il terzo
proprietario) in cui esso si inserisce.
Su istanza del creditore, il giudice emette a vista un decreto ingiuntivo di
pagamento in capo al debitore, sulla base di documenti forniti dalla banca
stessa. L'ingiunzione viene notificata al debitore ed, in genere, è
immediatamente esecutiva.
Con la riforma del 2005, la stessa che ha introdotto la legge Cirielli sulla
legittima difesa, il debitore "non è parte convenuta" e non viene citato in
giudizio.
In precedenza era prevista un'udienza preliminare di entrambe le parti
in causa con i relativi avvocati, mentre ad oggi il giudice assume una decisione
alla presenza del solo creditore e sulla base dei documenti da esso forniti. Il creditore decide anche il bene che deve essere oggetto di pignoramento.
In tale occasione, il debitore poteva esibire al giudice le ricevute e altre
attestazioni dei versamenti effettuati, la dove il creditore potrebbe
sovrastimare il debito residuo, mostrando il contratto di finanziamento e solo
una parte dei pagamenti ricevuti. Il contraddittorio tra le parti era una
condizione per l'accertamento dell'effettivo credito vantato.
Una banca o una società finanziaria o altro debitore possono presentare la
richiesta perché il pagamento di una rata di un mutuo o altra forma di
finanziamento (o dell'importo totale se è una singola tranche) non è stato
saldato, è stato saldato solo in parte e/o queste due casistiche sono avvenute
oltre la scadenza prevista.
La disciplina di derivazione comunitaria è meno garantista di quella italiana
nei confronti dei creditori, e richiede un tentativo di conciliazione col
debitore, prima di poter presentare un ricorso in tribunale.
Se il credito
riguarda un finanziamento di medio-lungo termine, il creditore deve negoziare un
piano di rientro del debito, con interventi quali dilazioni di pagamento,
rateizzazione, contenimento delle penali ed eventuale rimodulazione del tasso di
interesse.
L'art.642 c.p.c. prevede l'immediata esecutività dei decreti ingiuntivi,
solamente nel caso di giustificata urgenza, con onere della prova a carico del
creditore richiedente. Il semplice ritardo nel pagamento non giustifica in sé un
carattere di urgenza, che prevede un pericolo di trasferimento di beni mobili
(denaro e titoli) e una diversa intestazione oppure vendita di quelli immobili,
a scopo di impedirne il pignoramento.
L'immediata esecutività comporta l'iscrizione di ipoteca giudiziale su uno o più
beni intestati al cliente, indipendentemente dall'entità del credito da
recuperare. L'ipoteca riguarda solo i beni immobili, e non sempre precede il
pignoramento, ed è richiesta generalmente per crediti che sono pari ad 1/3 del
valore del bene ipotecato o per gli altri motivi che determinano un carattere di
urgenza.
L'ipoteca prevede il diritto di seguito, la possibilità per il
creditore ipotecario di far pignorare e vendere all'incanto il bene, a
prescindere da eventuali passaggi di proprietà, e dalla presenza di intestatari
a persone estranee al rapporto di credito.
La valutazione del bene sia per un'ipoteca che per un pignoramento (preceduto o
meno da ipoteca) avviene a cura di periti incaricati dal giudice, e non dal
creditore che tenderebbe a sottostimare il reale valore di mercato del bene per
poterlo ricomprare a un prezzo di realizzo durante l'asta.
Le abitazioni non
sono oggetto di perizia, e il loro prezzo base dell'asta alla prima sessione è
pari al valore catastale dichiarato al momento dell'acquisto per il passaggio di
proprietà. Talora le sessioni d'asta sono più volte disertate, perché nelle
successive il prezzo base del bene è progressivamente ribassato.
La legislazione non prevede un criterio di proporzionalità fra il credito da
garantire e il bene pignorato. Spesso il creditore sceglie la casa perché è un
bene immobile e difficilmente si riesce a vendere nel tempo di alcuni mesi
previsto dalla procedura, mentre un bene mobile può essere sottratto ed
eventualmente con danno e truffa dell'acquirente, se il bene era stato
sottoposto nel frattempo ad ipoteca dal giudice.
Ne risulta che il pignoramento di immobili avviene anche per crediti di valore
molto minore; la valorizzazione al costo storico di acquisto anziché al valore
corrente di mercato non tiene conto degli eventuali lavori di messa a norma e di
allargamento apportati all'immobile negli anni, e soprattutto della forte
rivalutazione dei prezzi delle case nel tempo.
Per di più, è una prassi
dichiarare un valore catastale parecchio inferiore al prezzo pagato per
l'acquisto, perché sul valore catastale saranno poi calcolate le imposte sulla
casa. Un prezzo molto basso facilita la vendita all'incanto e assicura al
creditore tempi rapidi di recupero, se non dell'acquisto di un immobile a prezzi
di realizzo.
D'altra parte, il debitore può trovarsi privato di una fissa dimora, e con una
differenza (rispetto al ricavato della vendita all'incanto) che non è
sufficiente ad acquistarne una nuova, essendo l'immobile venduto al costo
storico e non ai prezzi correnti.
Più in generale, la perdita a causa di una
vendita del bene a prezzi inferiori a quelli correnti può essere vista come una
"sanzione" per il ritardo di un pagamento, l'equivalente di una multa, molto più
alta dell'importo da restituire.
Il creditore può avere un evidente interesse al pignoramento dei beni, se la
vendita all'incanto, in quanto creditore privilegiato, gli assegna buone
probabilità di acquistare beni sottocosto, a volte di importi molto maggiori del
credito vantato, per rivenderli eventualmente in secondo momento al prezzo
corrente di mercato e lucrare la differenza. Il creditore può avere un interesse
a un rimborso non immediato del credito, perché a ogni tornata d'asta il prezzo
di partenza (e probabilmente di vendita) sono progressivamente ribassati.
Mentre l'ingiunzione e l'eventuale successiva ipoteca sono notificati da un
ufficiale giudiziario al proprietario del bene, la notifica non avviene in caso
di pignoramento.
Una volta attivato il pignoramento, viene creata una lista di creditori
chirografari e creditori ordinari, dopodiché il bene è venduto all'asta, e il
ricavato della vendita all'incanto è distribuito prima ai creditori ordinari e
poi, per l'eventuale somma restante, a quelli chirografari che vantano meno
garanzie (all'interno di ogni tipologia di creditori, si procede poi in base
all'ordine temporale di presentazione delle loro richieste).
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